R.E.N.T.Ri – Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

Il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 (G.U. 31/05/2023), disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Novità

  • nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (in vigore dal 15/12/2024)
  • nuovo modello di formulario di trasporto rifiuti (in vigore dal 15/12/2024)
  • istituzione del Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

 Soggetti interessati dal nuovo registro cronologico di carico e scarico rifiuti

  • chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
  • i consorzi istituiti per il recupero degli imballaggi;
  • enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 c.3 lettere c), d) e g) (ovvero derivanti da attività industriali, artigianali, all’attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie).

Esclusi

  • i trasportatori dei propri rifiuti (iscritti all’Albo in categoria 2-bis);
  • le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore ad Euro 8000;
  • per i soli rifiuti non pericolosi le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.

Casi particolari

Alcune tipologie di attività possono adempiere all’obbligo di tenuta del registro tramite la conservazione dei documenti di trasporto (formulari, documento di conferimento). Tali soggetti sono:

  • le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile produttrici iniziali di rifiuti pericolosi
  • le attività ricadenti nei codici Ateco 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (estetiste, tatuaggi e piercing, parrucchiere e barbieri) che producono rifiuti pericolosi;
  • i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di Ente o Impresa.

I registri potranno essere ancora stampati su registri cartacei (per i soggetti non tenuti all’utilizzo del RENTRI, scaricando il format dal sito) oppure in formato digitale per i soggetti che saranno tenuti a iscriversi al RENTRI.

Soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • enti e le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti pericolosi;
  • commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti pericolosi;
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 con riferimento ai rifiuti non pericolosi (enti e le imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, all’attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie).

 Tempistiche di iscrizione

Soggetti Tempistiche
Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali Tra il 15/12/2024 e il 13/02/2025
Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti Tra il 15/06/2025 e il 14/08/2025
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi Tra il 15/12/2025 e il 13/02/2026

N.B. si attendono chiarimenti sulle modalità operative di iscrizione

 Altro – geolocalizzazione dei mezzi

I trasportatori professionali di rifiuti pericolosi saranno obbligati alla dotazione di idonei sistemi di geolocalizzazione che verranno comunicati dall’Albo gestori ambientali.