Nuovo Accordo Stato-Regioni: le principali novità sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro
Nuove regole per la formazione sulla sicurezza
Dopo quasi tre anni di attesa, il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento introduce numerose modifiche alla disciplina della formazione obbligatoria e interessa datori di lavoro, preposti, dirigenti, lavoratori e operatori addetti all’utilizzo di specifiche attrezzature.
L’Accordo prevede inoltre periodi transitori per consentire alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni.
Le principali novità
Formazione per i datori di lavoro
Viene introdotto un nuovo percorso formativo obbligatorio per i datori di lavoro che non svolgono direttamente il ruolo di RSPP, della durata di 16 ore, a cui si aggiungono 6 ore per il modulo “Cantieri”, ove previsto.
Per questo nuovo obbligo è previsto un periodo transitorio di 24 mesi.
Cambiano anche le regole per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP:
• la formazione passa dalle attuali 16, 32 o 48 ore, in funzione del livello di rischio, a un percorso base di 8 ore, con eventuali moduli tecnici integrativi per specifiche attività;
• non sarà più possibile svolgere il corso in modalità e-learning;
• l’aggiornamento resta quinquennale, ma la durata passa da 6, 10 o 14 ore, in funzione del rischio, a 8 ore per tutti i settori;
• chi intende svolgere per la prima volta il corso per RSPP dovrà prima frequentare il corso previsto per i datori di lavoro.
Nuovi percorsi formativi
L’Accordo introduce inoltre nuovi percorsi specificamente dedicati ad alcune attività.
Tra questi:
• ambienti confinati: 4 ore di modulo giuridico e 8 ore di modulo pratico, con aggiornamento quinquennale;
• carroponte: 4 ore di modulo giuridico e 6/7 ore di modulo pratico, con aggiornamento quinquennale;
• formazione per datori di lavoro: 16 ore, con ulteriore modulo di 6 ore dedicato ai cantieri quando previsto.
Preposti: formazione più lunga e aggiornamento biennale
Per i preposti aumentano le ore previste per la formazione iniziale, che passano da 8 a 12 ore.
Viene inoltre modificata la periodicità dell’aggiornamento:
• da 5 anni a 2 anni;
• la nuova periodicità si applica anche ai corsi svolti prima della sottoscrizione dell’Accordo, con conseguente modifica delle relative scadenze;
• non sarà più possibile effettuare formazione e aggiornamento in modalità e-learning.
Per l’adeguamento alle nuove disposizioni è previsto un periodo transitorio di 12 mesi.
Dirigenti: riduzione della formazione iniziale
Per i dirigenti viene ridotta la durata della formazione iniziale:
• da 16 a 12 ore;
• è previsto inoltre un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri, quando applicabile.
Attrezzature di lavoro: formazione teorica solo in presenza
Cambiano anche le modalità di svolgimento dei corsi relativi alle attrezzature di lavoro, come carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru per autocarro e altre attrezzature soggette ad abilitazione.
Il modulo teorico non potrà più essere svolto in videoconferenza: la modalità prevista sarà esclusivamente in presenza.
Videoconferenza: nuove regole per i partecipanti
Anche per i corsi che possono essere svolti in videoconferenza vengono introdotte alcune precisazioni.
Non sarà più consentito utilizzare lo smartphone per partecipare alla formazione. I dispositivi ammessi saranno esclusivamente:
• PC;
• tablet.
Inoltre, ogni partecipante dovrà collegarsi all’evento formativo attraverso un dispositivo e un’utenza a uso esclusivo, evitando quindi collegamenti condivisi tra più discenti.
Lavoratori neoassunti: formazione prima dell’attività lavorativa
Una modifica particolarmente rilevante riguarda i lavoratori neoassunti.
La formazione dovrà essere completata prima dell’adibizione all’attività lavorativa.
Viene quindi eliminato il precedente riferimento al termine di 60 giorni dall’assunzione entro il quale completare la formazione.
L’Accordo ribadisce inoltre che la formazione deve essere specifica rispetto alla mansione svolta. Di conseguenza, attestati formativi precedenti riferiti esclusivamente alla medesima classe di rischio non saranno automaticamente considerati validi.
Mancato aggiornamento: cosa succede all’abilitazione
Per i corsi abilitanti, come quelli relativi a primo soccorso, antincendio, attrezzature di lavoro e RLS, il mancato aggiornamento entro la scadenza comporterà la perdita dell’abilitazione allo svolgimento del ruolo.
Il credito formativo, tuttavia, rimarrà valido entro il limite previsto di 10 anni.
Sarà quindi possibile recuperare l’abilitazione attraverso la frequenza del relativo corso di aggiornamento, senza dover necessariamente ripetere l’intero percorso formativo iniziale.
Obbligo di consegna dell’attestato
Una novità riguarda anche la gestione della documentazione formativa.
Il datore di lavoro sarà tenuto a consegnare al lavoratore l’attestato relativo ai corsi di formazione e aggiornamento da quest’ultimo frequentati.
Verifica della comprensione linguistica
Il datore di lavoro dovrà inoltre verificare che i lavoratori siano in possesso di una conoscenza e comprensione della lingua utilizzata nel corso, attraverso uno specifico test di verifica.
L’obiettivo è assicurarsi che la formazione sia effettivamente comprensibile e fruibile dal lavoratore.
Verifica dell’efficacia della formazione
Viene introdotta anche una verifica dell’efficacia formativa, obbligatoria per tutti i corsi di formazione destinati ai lavoratori.
La verifica dovrà essere effettuata a distanza di tempo dalla formazione, indicativamente tra 6 e 12 mesi, per valutare l’effettiva applicazione delle conoscenze acquisite nell’attività lavorativa.
Periodo transitorio
Per consentire alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni, l’Accordo prevede una fase di regime transitorio di 12 mesi.
Per la formazione dei datori di lavoro il periodo transitorio sarà invece di 24 mesi.
In sintesi
Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce un’importante revisione delle regole relative alla formazione sulla sicurezza sul lavoro, intervenendo sia sui contenuti e sulla durata dei corsi, sia sulle modalità di erogazione, aggiornamento e verifica dell’efficacia della formazione.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alle nuove disposizioni riguardanti preposti, datori di lavoro, lavoratori neoassunti e formazione sulle attrezzature, oltre alle nuove regole per la formazione a distanza.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti e indicazioni operative a seguito dell’effettiva pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale, anche in relazione alle modalità e alle tempistiche di adeguamento previste dal periodo transitorio.
