La recente ordinanza 32261/2023 della Corte di Cassazione (sezione penale) conferma il reato di falso ideologico per il datore di lavoro che attesti la partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza non effettivamente tenutisi.
Con sentenza n. 32261 del 25 luglio 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di falsità ideologia previsto dall’art. 483 c.p. il datore di lavoro che attesti falsamente, in concorso con il docente incaricato di tenere i corsi, la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione sulla sicurezza nei posti di lavoro.